Art. 23.
     Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990
 
  1.  L'articolo  13  della  legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55,
come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995,
n. 2, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Organizzazione degli uffici degli Enti). - 1.  Ciascun
Ente  si  avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una
Direzione e delle seguenti strutture operative:
   a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;
   b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.
  2. In sede di Regolamento per il funzionamento  e  l'organizzazione
dell'ente  di  cui  all'articolo  7, comma 1, lettera c), si provvede
all'individuazione  delle  competenze  e  dell'assetto  organizzativo
delle strutture operative.
  3.  Il  Direttore  dell'Ente  e'  nominato  con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione  ed  alla
cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.
  4.   L'incarico   di  Direttore  dell'Ente  e'  conferito  mediante
contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque  anni,
rinnovabile,  a  persona  in  possesso  di  un  diploma  di laurea in
discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianita'
di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica
o privata, di almeno cinque anni.
  5. Il trattamento economico  del  Direttore  e'  determinato  dalla
Giunta   regionale   con  riferimento  al  trattamento  spettante  ai
Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.
  6.  Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente
della Regione o di altre Amministrazioni  locali  del  Friuli-Venezia
Giulia,   questi,  per  la  durata  dell'incarico,  e'  collocato  in
aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza, di  previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio.
  7.   Al  Direttore  spetta  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal  Consiglio  di
amministrazione,  compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  mediante   autonomi   atti   di
organizzazione  delle  risorse  umane  e  strumentali,  di spesa e di
controllo.
  8. Il Direttore e' personalmente responsabile della gestione e  dei
relativi  risultati,  dirige  il  personale  e  sovrintende  al  buon
funzionamento degli uffici e dei servizi.
  9. L'incarico  di  Direttore  puo'  essere  revocato  dalla  Giunta
regionale,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione, con motivato
provvedimento per  gravi  violazioni  di  legge  o  inadempimenti  in
relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attivita' o delle
direttive   generali   impartite  dal  Consiglio  di  amministrazione
medesimo.
  10.  Il  Direttore  relaziona  ogni  tre  mesi  al   Consiglio   di
amministrazione  e,  almeno  ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in
ordine alle attivita' di propria competenza.".