Art. 23. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990 1. L'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Organizzazione degli uffici degli Enti). - 1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative: a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari; b) Ufficio per l'erogazione dei servizi. 2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative. 3. Il Direttore dell'Ente e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione. 4. L'incarico di Direttore dell'Ente e' conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianita' di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni. 5. Il trattamento economico del Direttore e' determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione. 6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, e' collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo. 8. Il Direttore e' personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi. 9. L'incarico di Direttore puo' essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attivita' o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo. 10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attivita' di propria competenza.".