Art. 24. Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990 1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro, delle piante organiche degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta regionale puo' attuare, sentiti i Consigli di amministrazione, processi di mobilita' tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e di carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici provvisoriamente rideterminati al 31 agosto 1993, secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 26 agosto 1996