Art. 24.
      Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990
 
  1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di  cui
all'articolo  16  della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della
definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro,  delle  piante
organiche  degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di
garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta
regionale  puo'  attuare,  sentiti  i  Consigli  di  amministrazione,
processi di mobilita' tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui
al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e
di  carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici
provvisoriamente rideterminati al 31 agosto 1993, secondo  i  criteri
previsti  dall'articolo  3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modifiche ed integrazioni.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 26 agosto 1996