Art. 10. Norma transitoria 1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle societa' di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo. 2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresi' in tutti i casi nei quali le societa' di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilita', per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.