Art. 10.
                          Norma transitoria
 
  1.  Nei  casi  di  procedure concorsuali a carico delle societa' di
locazione finanziaria, i contributi concessi a favore  delle  imprese
commerciali  di  cui  al  Capo  I  della legge regionale 63/1976 sono
versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese  beneficiarie
ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.
  2.  La  procedura  di cui al comma 1 si applica altresi' in tutti i
casi nei quali  le  societa'  di  locazione  finanziaria  si  trovino
nell'impossibilita',  per qualsiasi altra ragione non imputabile alle
imprese beneficiarie del contributo, di  procedere  al  trasferimento
del contributo alle stesse imprese.