Art. 14.
                          Norma transitoria
 
  1. Le norme di  cui  al  Capo  I  della  legge  regionale  36/1988,
abrogato   dall'articolo   13,   continuano   ad   applicarsi  per  i
provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del  commercio  e  del
turismo  e perfezionati alla data di entrata in vigore della presente
legge.