Art. 16.
                       Consorzi garanzia fidi
 
  1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti  nel
settore  del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi
da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  alle  necessarie
modifiche  statutarie  al  fine  di  prevedere  la costituzione di un
collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori  dei  Conti
iscritti    all'albo    dei    revisori,    di   cui   uno   nominato
dall'Amministrazione regionale.
  2.  I  fondi  rischi  di  garanzia  dei  Consorzi garanzia fidi del
Friuli-Venezia   Giulia   possono   essere   costituiti   da   titoli
obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle
condizioni di cui all'articolo 1.
  3.  La  tipologia  delle  imprese  che  possono aderire ai Consorzi
garanzia  fidi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono   individuate   con
deliberazione  della  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al
commercio e al turismo, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della
Regione.