Art. 2. Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato emessi dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. 2. Le emissioni obbligazionarie, sottoscrivibili ai sensi del comma 1 da parte dell'Amministrazione regionale, devono essere costituite in serie speciale, remunerate a tassi di interesse non superiori al tre per cento e con scadenza massima decennale. 3. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per la disciplina dei rapporti inerenti alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 ed all'utilizzo della relativa provvista. 4. I mezzi finanziari assicurati dalle sottoscrizioni obbligazionarie dell'Amministrazione regionale devono essere integrati per un ammontare non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale, con ulteriore provvista dalla istituzione creditizia emittente i prestiti obbligazionari o da istituzioni creditizie convenzionate con la stessa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 5. 5. La provvista globale di cui al comma 4, nel rispetto dei commi 1 e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 puo' essere utilizzata dalle banche operanti nel Friuli-Venezia Giulia a cio' interessate, per l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio. 6. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 5, le banche interessate sono tenute a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. al fine di assicurare modalita', condizioni e procedure uniformi nell'impiego della provvista globale disponibile. Nell'erogazione dei finanziamenti le banche partecipanti alla formazione della provvista integrativa di cui al comma 4, sono tenute ad assumere a proprio carico il rischio delle operazioni per il loro ammontare globale. 7. L'Amministrazione regionale provvede all'emanazione di appositi bandi per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati nonche' all'approvazione delle relative graduatorie. 8. La ripartizione fra le banche convenzionate ai sensi del comma 6 della provvista agevolata e' effettuata su base proporzionale in relazione all'ammontare dei finanziamenti da attivare da parte di ciascuna banca e con riferimento alle graduatorie approvate fino alla concorrenza dei fondi disponibili.