Art. 2.
     Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare il
       finanziamento delle piccole e medie imprese commerciali
                            e di servizi
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1  l'Amministrazione
regionale  e' autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari non
aventi  caratteristiche  di  mercato  emessi  dal  Mediocredito   del
Friuli-Venezia Giulia S.p.a.
  2. Le emissioni obbligazionarie, sottoscrivibili ai sensi del comma
1  da  parte dell'Amministrazione regionale, devono essere costituite
in serie speciale, remunerate a tassi di interesse non  superiori  al
tre per cento e con scadenza massima decennale.
  3.  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale, proposta
dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al  commercio
e  al turismo, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con il Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia
S.p.a. per la disciplina dei rapporti  inerenti  alle  sottoscrizioni
dei  prestiti  obbligazionari  di  cui ai commi 1 e 2 ed all'utilizzo
della relativa provvista.
  4.   I   mezzi   finanziari   assicurati    dalle    sottoscrizioni
obbligazionarie    dell'Amministrazione   regionale   devono   essere
integrati per  un  ammontare  non  inferiore  a  quello  sottoscritto
dall'Amministrazione   regionale,   con   ulteriore  provvista  dalla
istituzione creditizia  emittente  i  prestiti  obbligazionari  o  da
istituzioni  creditizie convenzionate con la stessa per l'attivazione
degli interventi di cui al comma 5.
  5. La provvista globale di cui al comma 4, nel rispetto dei commi 1
e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
puo' essere  utilizzata  dalle  banche  operanti  nel  Friuli-Venezia
Giulia  a  cio'  interessate,  per  l'erogazione  di  finanziamenti a
sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.
  6.  Ai  fini  dell'applicazione  di quanto disposto dal comma 5, le
banche interessate sono tenute a stipulare apposite  convenzioni  con
il   Mediocredito   del  Friuli-Venezia  Giulia  S.p.a.  al  fine  di
assicurare modalita', condizioni e  procedure  uniformi  nell'impiego
della    provvista    globale    disponibile.   Nell'erogazione   dei
finanziamenti le banche partecipanti alla formazione della  provvista
integrativa  di  cui  al  comma  4, sono tenute ad assumere a proprio
carico il rischio delle operazioni per il loro ammontare globale.
  7. L'Amministrazione regionale provvede all'emanazione di  appositi
bandi   per   la   presentazione   delle  domande  di  ammissione  ai
finanziamenti  agevolati  nonche'  all'approvazione  delle   relative
graduatorie.
  8. La ripartizione fra le banche convenzionate ai sensi del comma 6
della  provvista  agevolata  e'  effettuata  su base proporzionale in
relazione all'ammontare dei finanziamenti da  attivare  da  parte  di
ciascuna banca e con riferimento alle graduatorie approvate fino alla
concorrenza dei fondi disponibili.