Art. 3.
       Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze
   di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988
 
  1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo
avanzate  da  piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della
legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre  1995,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a:
   a)  sottoscrivere  un prestito obbligazionario per un ammontare di
L. 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all'articolo  2,  comma
1,  che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. emettera' al
fine  di  utilizzare  la  disponibilita'  di  provvista  globale  per
l'attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni
dallo  stesso  poste  in essere e per le quali le imprese interessate
hanno pendenti domande di contributo;
   b) erogare alla stessa societa', per la  successiva  retrocessione
alle   imprese   mutuatarie,   un  contributo  straordinario  per  la
liquidazione di un'agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti
percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di  richiesta  di
benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.
  2.  L'agevolazione  decorre dalla data di stipula dei finanziamenti
al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi
di cui al punto a) e dalla data di stipula alla  data  di  estinzione
dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
  3.  Il  contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato
in forma attualizzata al  30  giugno  1996  per  le  agevolazioni  da
corrispondere  alle  imprese  sulle  rate dei finanziamenti in essere
scadenti dopo tale data.