Art. 4.
                     Documentazione e controlli
 
  1.  Per  la  concessione  e liquidazione dei contributi di cui agli
articoli 2 e  3  deve  essere  acquisita  dall'istituto  mutuante  la
seguente documentazione:
   a) copia dei contratto di mutuo;
   b)  prospetto  dell'istituto  mutuante  contenente  il calcolo del
contributo, sviluppato su quote annuali;
   c) dichiarazione dell'istituto mutuante di  avvenuto  accertamento
dell'utilizzazione  del  mutuo  per le finalita' previste dalla legge
regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione  dettagliata  delle
spese  di  investimento  effettuate,  a  fronte  delle quali e' stato
contratto il mutuo, comunque non superiore  all'80  per  cento  delle
spese stesse;
   d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritto
dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:
    1) la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto
dell'investimento a fronte del quale e' stato concesso il mutuo;
    2) il numero dei dipendenti dell'impresa.
  2.  Il  controllo  documentale e l'obliterazione delle fatture sono
effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla
persistenza  dell'iniziativa  ammessa  per  tutto  il   periodo   del
finanziamento.