Art. 4. Documentazione e controlli 1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione: a) copia dei contratto di mutuo; b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali; c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalita' previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali e' stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante: 1) la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale e' stato concesso il mutuo; 2) il numero dei dipendenti dell'impresa. 2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.