Art. 5. Ammissibilita' alle agevolazioni e rendicontazioni 1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilita' ai finanziamenti previsti dalla presente legge e' la Direzione regionale del commercio e del turismo, che puo' effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse. 2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.