Art. 5.
         Ammissibilita' alle agevolazioni e rendicontazioni
 
  1.  L'organo  competente ad esprimere il parere sull'ammissibilita'
ai finanziamenti  previsti  dalla  presente  legge  e'  la  Direzione
regionale  del commercio e del turismo, che puo' effettuare controlli
a campione sulle iniziative ammesse.
  2. Gli istituti di credito sono  tenuti  alla  rendicontazione  dei
fondi   utilizzati   con  comunicazioni  trimestrali  alla  Direzione
regionale degli affari finanziari e del patrimonio e  alla  Direzione
regionale del commercio e del turismo.