Art. 6.
          Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali
                 per l'ammodernamento degli esercizi
 
  1.   L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  al
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.,  contributi  in  conto
interessi  in  forma  attualizzata  su  volumi  di credito a rimborso
quinquennale,   per   assicurare   disponibilita'   finanziarie   per
l'attivazione  di  finanziamenti,  anche  con operazioni di locazione
finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei  limiti  e  dei
principi  stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e
medie imprese commerciali o  di  servizi  per  le  esigenze  connesse
all'ammodernamento  degli  esercizi,  dei magazzini e degli uffici ed
all'acquisto di  attrezzature  funzionali  all'attivita'  esercitata,
nonche' al rafforzamento delle strutture aziendali.
  2.   I  prestiti  attivabili  con  le  disponibilita'  finanziarie,
derivanti del disposto di cui al  comma  1,  possono  essere  erogati
anche  per  il  tramite  di  istituzioni  bancarie  e  da societa' di
locazione  finanziaria  all'uopo  convenzionate   con   l'istituzione
assegnataria  dei  fondi,  che  assumono a proprio carico i rischi di
ciascuna operazione.
  3.   La  Giunta  regionale  definisce  con  apposite  direttive  la
procedura e le modalita', ivi comprese quelle concernenti il  calcolo
dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di
cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47
del decreto legislativo 385/1993.
  4.   Per   le  operazioni  di  locazione  finanziaria  l'intervento
agevolativo e' attivato con l'erogazione di un  contributo  in  conto
canoni,  determinato  in  misura  equivalente  al contributo in conto
interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento
effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.
  5. Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  su  proposta
dell'Assessore  al  commercio  e  al  turismo  e  dell'Assessore alle
finanze, l'Assessore alle finanze e'  autorizzato  a  stipulare,  nel
rispetto  della  procedura  e  delle  modalita'  di  cui  al comma 3,
apposita convenzione con l'istituzione  creditizia  assegnataria  dei
fondi di agevolazione.
  6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli
articoli 4 e 5.