Art. 6. Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali per l'ammodernamento degli esercizi 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilita' finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici ed all'acquisto di attrezzature funzionali all'attivita' esercitata, nonche' al rafforzamento delle strutture aziendali. 2. I prestiti attivabili con le disponibilita' finanziarie, derivanti del disposto di cui al comma 1, possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da societa' di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione. 3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalita', ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993. 4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo e' attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze e' autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalita' di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. 6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5.