Art. 7.
                         Reimpiego dei fondi
 
  1.  I  rientri  della provvista utilizzata per le operazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1.
  2. Le eventuali  somme  che  dovessero  residuare  a  fronte  degli
stanziamenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera b) possono
essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta  regionale,  per
l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.