Art. 7. Reimpiego dei fondi 1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.