Art. 8.
                          Norma transitoria
 
  1.  In  sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti
sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda  di
contributo  entro  la data di entrata in vigore della presente legge,
accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre  1976,  n.  63,
nei  limiti  di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e
fino alla concorrenza del limite  del  50  per  cento  delle  risorse
finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e cio'
fino  ad  esaurimento  delle  domande  presentate  sulla stessa legge
regionale 63/1976.