Art. 2.
       Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31
 
  1.  L'articolo  3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - 1. Il  parere  sull'ammissibilita'  a  contributo  delle
istanze presentate annualmente e' formulato, sulla base dei programmi
di attivita', dalla Commissione regionale per la cultura."