Art. 2. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31 1. L'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Il parere sull'ammissibilita' a contributo delle istanze presentate annualmente e' formulato, sulla base dei programmi di attivita', dalla Commissione regionale per la cultura."