Art. 3. Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 1. All'articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, dopo le parole "lavori di conservazione, restauro" sono inserite le parole "e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e". 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996/998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 e' sostituita dalla seguente: "Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione".