Art. 3.
                     Modifiche dell'articolo 49
            della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
 
  1.  All'articolo  49, primo comma della legge regionale 18 novembre
1976, n. 60, dopo le parole "lavori di conservazione, restauro"  sono
inserite  le  parole  "e,  limitatamente  agli  Enti  locali  e  loro
consorzi, per l'acquisizione e".
  2. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 1996/998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione
del  capitolo 5177 e' sostituita dalla seguente: "Contributi a favore
di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici  e  privati
per  l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a
favore degli  Enti  locali  e  loro  consorzi  per  l'acquisizione  e
valorizzazione  di  beni  mobili  considerati di interesse artistico,
storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.  1089,
e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature
volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione".