Art. 4.
             Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35
             della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
 
  1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992,
n.  4,  come  integrato  dall'articolo  34,  comma  25,  della  legge
regionale  1  febbraio  1993,  n.  1,   dopo   le   parole   "compiti
istituzionali" sono inserite le parole "in Italia e all'estero".
  2.  All'articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2,
viene inserito il seguente comma:
  "2-bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1  e  2  sono
ricomprese  le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in
forma organizzata, profughi istriani,  fiumani  e  dalmati  residenti
fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.".