Art. 4. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dopo le parole "compiti istituzionali" sono inserite le parole "in Italia e all'estero". 2. All'articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma: "2-bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.".