Art. 5. Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 1. All'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 e' aggiunto il seguente ottavo comma: "In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dalla legge regionale 68/1981, articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall'articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992, modificato dall'articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura".