Art. 5.
                    Integrazione dell'articolo 29
            della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68
 
  1. All'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 e'
aggiunto il seguente ottavo comma:
  "In  deroga  alle  disposizioni contenute nel quinto e sesto comma,
gli organismi regionali  primari  musicali  e  teatrali,  individuati
direttamente  dalla  presente  legge,  ivi  compresa  la  fattispecie
enunciata dalla legge regionale 68/1981, articolo  11,  primo  comma,
lettera  a  bis), come inserita dall'articolo 36, comma 1 della legge
regionale 4/1992, modificato dall'articolo 90 della legge regionale 7
settembre 1992,  n.  30  sono  tenuti  a  presentare,  a  rendiconto,
soltanto  l'elenco  analitico  della  documentazione, da sottoporre a
verifica  contabile  a  mezzo  di  un  apposito  controllo  ispettivo
disposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura".