Art. 10.
              Patrimonio immobiliare non abitativo sito
    in comune di Tarvisio, localita' Cave del Predil e Riofreddo
 
  1. Gli immobili di proprieta' regionale siti in comune di Tarvisio,
localita'  Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo,
destinati a finalita'  sociali,  sportive,  ricreative  e  culturali,
nonche'  quelli  destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le
strade,  le  aree  verdi  e di pertinenza stradale, sono acquisiti in
virtu' della presente legge  e  con  effetto  dalla  sua  entrata  in
vigore, a titolo gratuito, in proprieta' al Comune di Tarvisio.
  2. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 44/1993.