Art. 10. Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune di Tarvisio, localita' Cave del Predil e Riofreddo 1. Gli immobili di proprieta' regionale siti in comune di Tarvisio, localita' Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalita' sociali, sportive, ricreative e culturali, nonche' quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtu' della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprieta' al Comune di Tarvisio. 2. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 44/1993.