Art. 11.
               Intavolazione del diritto di proprieta'
 
  1.  Ai  fini  dell'intavolazione  dei  beni  immobili  di  cui agli
articoli 5 e 10 e' sufficiente che questi ultimi vengano  individuati
nella  domanda  con  l'indicazione  delle  partite  tavolari  in  cui
risultano censiti.