Art. 12. Determinazione del reddito annuo agli effetti IRPEF 1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) e' cosi' sostituita: "e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalita' previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.".