Art. 12.
         Determinazione del reddito annuo agli effetti IRPEF
 
  1. All'articolo 7, comma  3,  della  legge  regionale  44/1993,  la
lettera e) e' cosi' sostituita:
   "e)  fruire  di  un  reddito  annuo  complessivo  imponibile, agli
effetti  dell'IRPEF,  inferiore  al  limite  previsto  per  l'accesso
all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale
75/1982  e  determinato  con le modalita' previste dalla stessa legge
anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.".