Art. 13.
               Maggiori oneri per l'Istituto autonomo
                per le case popolari dell'Alto Friuli
 
  1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per  le
case   popolari  dell'Alto  Friuli  in  applicazione  delle  presenti
disposizioni, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  erogare
all'Istituto  medesimo  la  somma di lire 100 milioni per l'esercizio
1996.
  2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi  si  provvede  con
legge di bilancio.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito il capitolo 1154
con la denominazione "Finanziamento all'Istituto autonomo per le case
popolari  dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione
patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo".
  4. Agli oneri previsti dal presente articolo  si  provvede  con  lo
storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.