Art. 13. Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli 1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996. 2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito il capitolo 1154 con la denominazione "Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo". 4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.