Art. 14. Acquisizione alla proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in Comune di Duino-Aurisina, localita' Villaggio del Pescatore. Acquisizione in proprieta' al Comune di Duino-Aurisina del patrimonio immobiliare non abitativo. 1. I beni immobili di proprieta' regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, localita' Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtu' della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprieta' all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste. 2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I terreni di proprieta' regionale siti in comune di Duino-Aurisina, localita' Villaggio del Pescatore nonche' i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtu' della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprieta' al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e puo' procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.