Art. 16. Acquisizione alla proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Gradisca d'Isonzo. Acquisizione in proprieta' al Comune di Gradisca d'Isonzo del patrimonio immobiliare non abitativo. 1. I beni immobili di proprieta' regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtu' della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprieta' all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia. 2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni. 3. I terreni di proprieta' regionale siti in Comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtu' della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprieta' al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformita' alla normativa statale vigente.