Art. 16.
   Acquisizione alla proprieta' dell'Istituto autonomo per le case
                              popolari
della provincia di Gorizia dei  beni  immobili  regionali  adibiti  a
civile  abitazione  siti in comune di Gradisca d'Isonzo. Acquisizione
in  proprieta'  al  Comune  di  Gradisca  d'Isonzo   del   patrimonio
immobiliare non abitativo.
 
  1.  I  beni  immobili  di  proprieta'  regionale  adibiti  a civile
abitazione, ivi compresi gli  accessori  e  le  pertinenze,  siti  in
comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtu' della presente
legge  e  con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito,
in proprieta'  all'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  della
provincia di Gorizia.
  2.  L'Istituto  autonomo  per  le  case popolari della provincia di
Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di  edilizia
sovvenzionata,   conformemente   alla   legge   regionale  75/1982  e
successive modifiche ed integrazioni.
  3. I terreni di proprieta' regionale siti  in  Comune  di  Gradisca
d'Isonzo,  le  strade,  le  aree verdi e di pertinenza stradale, sono
acquisiti in virtu' della presente legge  e  con  effetto  dalla  sua
entrata  in  vigore,  a  titolo  gratuito, in proprieta' al Comune di
Gradisca d'Isonzo, che  ne  dispone  in  conformita'  alla  normativa
statale vigente.