Art. 2. Domande tavolari e volture catastali 1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 e' sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. 2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono titolo valido per l'effettuazione delle pertinenti volture catastali.