Art. 2.
                Domande tavolari e volture catastali
 
  1.  Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini
dell'intavolazione  a  nome  degli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari  della  regione  dei  beni immobili di cui all'articolo 1 e'
sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella  domanda  con
l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
  2.  Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale
34/1993, come interpretato  dall'articolo  1  della  presente  legge,
costituiscono  titolo  valido  per  l'effettuazione  delle pertinenti
volture catastali.