Art. 3.
           Beni immobili da acquisire al demanio comunale
 
  1. Le aree verdi e le  strade  di  accesso,  comprese  le  aree  di
pertinenza  ed  i  servizi nel sottosuolo e soprassuolo, acquisite in
proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari della  regione
ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che a norma del codice
della  strada  risultano  inserite  di  fatto nella toponomastica dei
Comuni, e che i  singoli  Consigli  comunali,  previa  individuazione
degli anzidetti beni immobili sulle mappe catastali, dichiarano entro
90  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, essere aree
verdi e strade con destinazione pubblica,  sono  acquisite  a  titolo
gratuito  alla  proprieta'  dei Comuni competenti per territorio, con
destinazione a bene pubblico.
  2. Nei territori in cui vige  il  sistema  dei  libri  fondiari  la
domanda  tavolare  deve  contenere  la  documentazione  necessaria ad
assicurare la concordanza  del  libro  fondiario  con  gli  atti  del
catasto.