Art. 3. Beni immobili da acquisire al demanio comunale 1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza ed i servizi nel sottosuolo e soprassuolo, acquisite in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari della regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che a norma del codice della strada risultano inserite di fatto nella toponomastica dei Comuni, e che i singoli Consigli comunali, previa individuazione degli anzidetti beni immobili sulle mappe catastali, dichiarano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, essere aree verdi e strade con destinazione pubblica, sono acquisite a titolo gratuito alla proprieta' dei Comuni competenti per territorio, con destinazione a bene pubblico. 2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari la domanda tavolare deve contenere la documentazione necessaria ad assicurare la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto.