Art. 4. Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione 1. L'alienazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1, prima che siano individuati i beni da acquisire ai Comuni, e' subordinata ad una dichiarazione dei Comuni competenti per territorio che nei beni immobili da alienare non sono compresi beni o parte di beni di cui all'articolo 3.