Art. 4.
         Regime transitorio per la vendita di beni immobili
 da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione
 
  1.  L'alienazione  da  parte  degli  Istituti  autonomi per le case
popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1, prima
che siano individuati i beni da acquisire ai Comuni,  e'  subordinata
ad  una  dichiarazione  dei  Comuni competenti per territorio che nei
beni immobili da alienare non sono compresi beni o parte di  beni  di
cui all'articolo 3.