Art. 6.
                      Modifica dell'articolo 3
                    della legge regionale 44/1993
 
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo
le  parole  "della  presente  legge",  sono  aggiunte  le  parole  "o
successivamente assegnati dalla Regione,".
  2.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  3  della legge
regionale 44/1993, dopo le parole  "nel  territorio  regionale"  sono
aggiunte  le parole "con priorita' a tutti coloro che hanno residenza
o fissa dimora nelle frazioni di Cave  del  Predil  e  Riofreddo  del
Comune di Tarvisio".
  3.  All'articolo  3  della  legge  regionale 44/1993, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma  1
viene  ridotto  del  cinquanta per cento conformemente agli indirizzi
generali espressi all'articolo 1.".
  4. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis. Ai titolari di pensione diretta o di  reversibilita'  della
Miniera  di  Raibl  che  siano in possesso dei requisiti previsti dal
comma  1  del  presente  articolo,   e'   riconosciuto   il   diritto
all'utilizzo  gratuito  e  vitalizio degli alloggi di cui al comma 1,
con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento.".