Art. 6. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole "della presente legge", sono aggiunte le parole "o successivamente assegnati dalla Regione,". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole "nel territorio regionale" sono aggiunte le parole "con priorita' a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio". 3. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 viene ridotto del cinquanta per cento conformemente agli indirizzi generali espressi all'articolo 1.". 4. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilita' della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e' riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento.".