Art. 9.
                    Sostituzione dell'articolo 6
                    della legge regionale 44/1993
 
  1. L'articolo 6 della legge regionale 44/1993,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  6.  (Manutenzione  ordinaria  e straordinaria del patrimonio
edilizio). - 1. L'Istituto autonomo per le  case  popolari  dell'Alto
Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni
effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative
in  Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessita'
manutentive di carattere ordinario  e  straordinario  del  patrimonio
edilizio abitativo.
  2.  L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  dell'Alto Friuli
provvede   all'esecuzione   di   un   programma    di    manutenzione
straordinaria,  preventivamente  approvato dalla Giunta regionale, su
proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  sentito   il   parere   del
competente  Organo  tecnico  regionale,  in particolare allo scopo di
adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle  condizioni
ambientali della zona.
  3.  Per  le  finalita'  indicate  nei commi 1 e 2 l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere  all'Istituto  medesimo  uno
speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.
  4.  Particolari  esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono
essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.
  5. Le modalita' di erogazione del finanziamento di cui al  comma  3
sono stabilite dalla Giunta regionale.".