Art. 7. Sanzioni 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 agosto 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 agosto 1996.