Art. 7.
                              Sanzioni
 
  1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle
leggi urbanistiche vigenti.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 12 agosto 1996
                              BADALONI
  Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 agosto
1996.