Art. 10.
             Piano di utilizzo delle terre di uso civico
 
  1. La Giunta regionale, ad avvenuto accertamento delle terre di uso
civico a norma dell'art. 5, predispone il relativo piano di  utilizzo
in collaborazione con gli enti interessati.
  2.  Il  piano  e' approvato dal Consiglio regionale ed ha validita'
quinquennale, puo' essere finanziato anche con fondi  dello  Stato  e
della Unione Europea, viene gestito dai Comuni.
  3.  Il  piano,  conformemente  agli  obiettivi della programmazione
economica regionale, indica:
   a) le utilizzazioni delle terre secondo la loro vocazione naturale
in considerazione della ubicazione, individuando le aree a  vocazione
forestale o pascoliva o zootecnica, specificando altresi' le zone che
possono avere una utilizzazione diversa in specie ai fini turistici o
di tutela ambientale;
   b)  le  disponibilita'  finanziarie  necessarie  da  destinare  ai
comuni,  agli  imprenditori  agricoli  singoli  o  associati  per  la
valorizzazione delle terre di uso civico, con la individuazione degli
interventi prioritari.
  4. Il piano indica, altresi', le superfici da riservare, secondo le
effettive  esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art.  1021
del c.c., all'esercizio degli usi civici di carattere  essenziale  da
parte degli aventi diritto.