Art. 10. Piano di utilizzo delle terre di uso civico 1. La Giunta regionale, ad avvenuto accertamento delle terre di uso civico a norma dell'art. 5, predispone il relativo piano di utilizzo in collaborazione con gli enti interessati. 2. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale ed ha validita' quinquennale, puo' essere finanziato anche con fondi dello Stato e della Unione Europea, viene gestito dai Comuni. 3. Il piano, conformemente agli obiettivi della programmazione economica regionale, indica: a) le utilizzazioni delle terre secondo la loro vocazione naturale in considerazione della ubicazione, individuando le aree a vocazione forestale o pascoliva o zootecnica, specificando altresi' le zone che possono avere una utilizzazione diversa in specie ai fini turistici o di tutela ambientale; b) le disponibilita' finanziarie necessarie da destinare ai comuni, agli imprenditori agricoli singoli o associati per la valorizzazione delle terre di uso civico, con la individuazione degli interventi prioritari. 4. Il piano indica, altresi', le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 del c.c., all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto.