Art. 13. Vigilanza 1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non e' contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato nonche' al personale degli uffici di cui al comma 2 del precedente art. 3. 2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate, nonche' il rilascio delle terre occupate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.