Art. 13.
                              Vigilanza
 
  1.  Al  fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non e'
contestata   la   natura,   dalle   occupazioni,    manomissioni    e
danneggiamenti,  la  vigilanza  spetta  al personale di vigilanza dei
comuni  ed  alle  amministrazioni  separate  per   i   territori   di
competenza,  agli  agenti  del corpo forestale dello Stato nonche' al
personale degli uffici di cui al comma 2 del precedente art. 3.
  2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida,  il
ripristino  delle terre manomesse o di quelle danneggiate, nonche' il
rilascio delle terre occupate entro il  termine  di  sessanta  giorni
dalla notifica dell'atto.