Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti pro miscui, le terre di cui sono titolari Comuni o frazioni soggette all'esercizio di usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuita', da permute con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, da acquisti ai sensi del l'art. 22 della medesima legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' da provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti. 2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreni di uso civico. 3. Sono altresi' assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprieta' collettiva della generalita' degli abitanti nel territorio di frazioni gia' costituenti comune o gia' facenti parte di altri comuni.