Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Sono  terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle
provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e  di  altri
diritti  pro  miscui, le terre di cui sono titolari Comuni o frazioni
soggette  all'esercizio  di  usi  civici,  le  terre   derivanti   da
scioglimento  di  promiscuita',  da  permute  con  altre terre di uso
civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge 16 giugno
1927, n. 1766, da acquisti ai sensi  del  l'art.  22  della  medesima
legge  e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' da
provvedimenti di liquidazione o estinzione di  usi  civici,  comunque
avvenuti.
  2.  Sono  assoggettate  alla  disciplina  della  presente  legge le
costruzioni realizzate su terreni di uso civico.
  3. Sono altresi'  assoggettati  alle  disposizioni  della  presente
legge  i  beni  di  cui ai commi 1 e 2 di proprieta' collettiva della
generalita'  degli  abitanti  nel   territorio   di   frazioni   gia'
costituenti comune o gia' facenti parte di altri comuni.