Art. 3.
                        Competenze regionali
 
  1.  In  relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente
legge, al Dipartimento agricoltura e foreste spettano:
   a) l'istruttoria e le definizioni dei procedimenti in  materia  di
uso civico;
   b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi
da parte della Giunta regionale;
   c)  la  redazione  e l'aggiornamento della carta tecnica regionale
delle terre di uso civico.
  2.  Le  suddette  competenze  sono  svolte  dall'ufficio  regionale
"Assetto  Fondiario,  Statistica  e  Documentazione",  il quale sara'
affiancato da apposita struttura di progetto da costituirsi ai  sensi
dell'art.    9 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e denominata
"Gestione Usi Civici".