Art. 3. Competenze regionali 1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento agricoltura e foreste spettano: a) l'istruttoria e le definizioni dei procedimenti in materia di uso civico; b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale; c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico. 2. Le suddette competenze sono svolte dall'ufficio regionale "Assetto Fondiario, Statistica e Documentazione", il quale sara' affiancato da apposita struttura di progetto da costituirsi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e denominata "Gestione Usi Civici".