Art. 4.
                     Inventari e classificazione
 
  1. Gli Uffici regionali, di cui al comma 2 del precedente art.   3,
ai  fini  della  redazione del piano regionale di utilizzazione delle
terre   civiche   e   della   programmazione   economica   regionale,
predispongono  l'inventario  generale  di tutte le terre civiche site
nel territorio regionale.
  2. Per  la  redazione  dell'inventario  la  Giunta  regionale  puo'
avvalersi  del personale di cui al successivo art. 12. Gli incaricati
avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e
locali interessate. Per la consultazione  degli  archivi  statali  la
Giunta  regionale  promuovera' gli opportuni accordi con le autorita'
competenti.
  3. La descrizione inventariale dovra' contenere:
   a) le terre civiche che siano libere da occupazioni e direttamente
gestite da comuni, frazioni ed associazioni;
   b)  le  terre di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della
legge 1766/1927, con l'indicazione di  tutti  gli  enti  partecipanti
alla promiscuita';
   c)  le terre di privato possesso su cui siano stati denunciati usi
civici di popolazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 1766/1927;
   d) le terre demaniali in possesso di arbitrari occupatori.
  4.  Gli  inventari  hanno  esclusivamente  finalita'   ed   effetti
conoscitivi,  l'omissione  in  essi  di  terre non incide sui diritti
delle popolazioni.
  5. Nei predetti inventari le terre  dovranno  essere  indicate  con
tutti i dati catastali e con i loro confini distinguendo le terre in:
   a)  terre  utilizzabili  come  boschi,  prati  pascoli  e  pascoli
permanenti, nonche' suscettibili di rimboschimento;
   b)  terre utilizzabili per colture agrarie;
   c) terre utilizzabili per insediamenti  urbanistici,  industriali,
turistici, sportivi, commerciali e artigianali.
  6.  Gli  uffici  stabiliranno  ogni  altra  modalita'  per  la piu'
efficace redazione degli inventari.