Art. 4. Inventari e classificazione 1. Gli Uffici regionali, di cui al comma 2 del precedente art. 3, ai fini della redazione del piano regionale di utilizzazione delle terre civiche e della programmazione economica regionale, predispongono l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale. 2. Per la redazione dell'inventario la Giunta regionale puo' avvalersi del personale di cui al successivo art. 12. Gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Per la consultazione degli archivi statali la Giunta regionale promuovera' gli opportuni accordi con le autorita' competenti. 3. La descrizione inventariale dovra' contenere: a) le terre civiche che siano libere da occupazioni e direttamente gestite da comuni, frazioni ed associazioni; b) le terre di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766/1927, con l'indicazione di tutti gli enti partecipanti alla promiscuita'; c) le terre di privato possesso su cui siano stati denunciati usi civici di popolazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 1766/1927; d) le terre demaniali in possesso di arbitrari occupatori. 4. Gli inventari hanno esclusivamente finalita' ed effetti conoscitivi, l'omissione in essi di terre non incide sui diritti delle popolazioni. 5. Nei predetti inventari le terre dovranno essere indicate con tutti i dati catastali e con i loro confini distinguendo le terre in: a) terre utilizzabili come boschi, prati pascoli e pascoli permanenti, nonche' suscettibili di rimboschimento; b) terre utilizzabili per colture agrarie; c) terre utilizzabili per insediamenti urbanistici, industriali, turistici, sportivi, commerciali e artigianali. 6. Gli uffici stabiliranno ogni altra modalita' per la piu' efficace redazione degli inventari.