Art. 5.
               Accertamento delle terre di uso civico
 
  1.  I  Comuni,  con  l'entrata  in  vigore  dalla  presente  legge,
forniscono  all'ufficio  regionale  la  documentazione  ed ogni utile
informazione idonea alla compilazione degli elenchi  delle  terre  di
uso civico e provvedono agli aggiornamenti ogni qual volta vengono in
possesso  di  notizie  e  di  provvedimenti  aventi ad oggetto beni e
diritti da inventariare.
  2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore  della
presente  legge, predispone e trasmette ai Comuni l'elenco aggiornato
delle terre di uso civico, indicando i relativi dati catastali  e  il
provvedimento  di  riconoscimento,  ovvero  la  richiesta di verifica
dell'esistenza di terre di uso civico.
  3. L'elenco e' affisso all'albo pretorio del  comune  per  sessanta
giorni  e,  in  pari  tempo,  l'ente  attiva  tutte  le procedure per
l'accertamento delle terre gravate di  uso  civico.  Ad  accertamento
avvenuto,  il  risultato  viene notificato ai singoli detentori della
proprieta' demaniale.  In caso di contestazione, questa  deve  essere
mossa dagli interessati entro trenta giorni dalla notifica.
  4.  I  Comuni,  a  partire dalla data di pubblicazione dell'elenco,
definiscono tutti gli accertamenti di cui al comma 3 entro il termine
massimo di 6 mesi e nei successivi  10  giorni  li  trasmettono  alla
Giunta  regionale  unitamente ad ogni altra utile notizia sullo stato
delle  terre  di  uso  civico  ricomprese  nell'elenco,  o   comunque
esistenti nel proprio territorio, tenendo distinte le terre libere da
occupazione,  quelle occupate abusivamente e quelle che richiedono un
procedimento di verifica.
  5. Le controversie aventi per oggetto eventuali lesioni di  diritto
sono    indirizzate   all'organo   giurisdizionale   competente   per
territorio.
  6. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale:
   a) emana i provvedimenti di legittimazione, imponendo un canone di
natura enfiteutica, a favore dei detentori delle terre di  uso civico
in costanza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge  1766/1927
e  della  legge  22  luglio  1966, n. 607, o di reintegra nel caso di
rifiuto da parte del detentore;
   b)  promuove  le  verifiche per le terre suscettibili di ulteriori
accertamenti;
   c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
   d) forma l'inventario generale delle  terre  di  uso  civico  gia'
accertate  e  delle terre per le quali e' promossa la verifica o gia'
verificate con esito negativo.
  7. Per la legittimazione dei terreni compresi nei  parchi  e  nelle
aree naturali protette devono essere previamente sentiti i rispettivi
organi preposti alla gestione.
  8. Il canone di concessione e' ridotto al 50% rispetto ai parametri
ordinari  quando  i  destinatari  dei provvedimenti di legittimazione
sono  i  coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni,  pastori,  piccoli
allevatori, braccianti.
  9.  Gli  inventari  sono  pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.