Art. 5. Accertamento delle terre di uso civico 1. I Comuni, con l'entrata in vigore dalla presente legge, forniscono all'ufficio regionale la documentazione ed ogni utile informazione idonea alla compilazione degli elenchi delle terre di uso civico e provvedono agli aggiornamenti ogni qual volta vengono in possesso di notizie e di provvedimenti aventi ad oggetto beni e diritti da inventariare. 2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai Comuni l'elenco aggiornato delle terre di uso civico, indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico. 3. L'elenco e' affisso all'albo pretorio del comune per sessanta giorni e, in pari tempo, l'ente attiva tutte le procedure per l'accertamento delle terre gravate di uso civico. Ad accertamento avvenuto, il risultato viene notificato ai singoli detentori della proprieta' demaniale. In caso di contestazione, questa deve essere mossa dagli interessati entro trenta giorni dalla notifica. 4. I Comuni, a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco, definiscono tutti gli accertamenti di cui al comma 3 entro il termine massimo di 6 mesi e nei successivi 10 giorni li trasmettono alla Giunta regionale unitamente ad ogni altra utile notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco, o comunque esistenti nel proprio territorio, tenendo distinte le terre libere da occupazione, quelle occupate abusivamente e quelle che richiedono un procedimento di verifica. 5. Le controversie aventi per oggetto eventuali lesioni di diritto sono indirizzate all'organo giurisdizionale competente per territorio. 6. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale: a) emana i provvedimenti di legittimazione, imponendo un canone di natura enfiteutica, a favore dei detentori delle terre di uso civico in costanza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge 1766/1927 e della legge 22 luglio 1966, n. 607, o di reintegra nel caso di rifiuto da parte del detentore; b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di ulteriori accertamenti; c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico; d) forma l'inventario generale delle terre di uso civico gia' accertate e delle terre per le quali e' promossa la verifica o gia' verificate con esito negativo. 7. Per la legittimazione dei terreni compresi nei parchi e nelle aree naturali protette devono essere previamente sentiti i rispettivi organi preposti alla gestione. 8. Il canone di concessione e' ridotto al 50% rispetto ai parametri ordinari quando i destinatari dei provvedimenti di legittimazione sono i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti. 9. Gli inventari sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.