Art. 6. Assegnazione e categoria 1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a) e b) previste dall'art. 11 della legge 1766/1927. 2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione e' concessa per terreni previsti alla categoria a). 3. Le terre previste alla categoria b), la cui ripartizione e' sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione di cui all'art. 13 della legge 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.