Art. 6.
                      Assegnazione e categoria
 
  1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre
di uso civico alle categorie a) e  b)  previste  dall'art.  11  della
legge 1766/1927.
  2.  L'autorizzazione  all'alienazione delle terre e al mutamento di
destinazione e' concessa per terreni previsti alla categoria a).
  3. Le terre previste alla categoria  b),  la  cui  ripartizione  e'
sospesa  fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione di cui
all'art.  13  della   legge   1766/1927,   possono   essere   gestite
temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.