Art. 7. Convalida delle autorizzazioni 1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico, rilasciate dall'autorita' competente in assensa di assegnazione alla categoria a) di cui all'art. 11 della legge 1766/1927, quando l'atto di alienazione e' stato stipulato e trascritto, ovvero quando il mutamento di destinazione e' stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.