Art. 7.
                   Convalida delle autorizzazioni
 
  1.  La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione
o al mutamento di destinazione di terre  di  uso  civico,  rilasciate
dall'autorita'  competente  in assensa di assegnazione alla categoria
a) di cui  all'art.  11  della  legge  1766/1927,  quando  l'atto  di
alienazione  e'  stato  stipulato  e  trascritto,  ovvero  quando  il
mutamento  di  destinazione   e'   stato   realizzato   anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.