Art. 8. Sanatoria edilizia e classificazione dei terreni 1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia, di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 9 della presente legge. 2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, puo' disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.