Art. 8.
          Sanatoria edilizia e classificazione dei terreni
 
  1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta
autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono
ottenere  la  sanatoria edilizia, di cui alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui  all'art.
9 della presente legge.
  2.   La   Giunta   regionale,  su  richiesta  motivata  del  comune
interessato, puo' disporre la sclassificazione di terre di uso civico
che hanno irreversibilmente perduto  la  conformazione  fisica  e  la
destinazione  funzionale  di terreni agrari, boschivi e pascolivi per
effetto  di  occupazioni  abusive  o di utilizzazioni improprie ormai
consolidate.