Art. 2.
                 Compiti del Commissario liquidatore
 
  1. Nell'esercizio delle funzioni di Commissario liquidatore, e  nei
limiti  dei finanziamenti di cui al decreto legge 1 dicembre 1995, n.
509, convertito con modificazioni con la legge 31  gennaio  1996,  n.
34,  e  di  quelli ulteriori che saranno resi disponibili ai fini del
ripianamento della spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, il  Direttore
generale,  avvalendosi delle strutture operative dell'Azienda, adotta
tutti i provvedimenti occorrenti per:
   a) compiere gli atti di gestione necessaria alla  liquidazione  di
tutti i rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed
il pagamento dei debiti;
   b)    tenere   la   contabilita'   della   gestione   liquidatoria
separatamente da quella corrente dell'Azienda, in prosecuzione  della
corrispondente contabilita' delle precedenti gestioni stralcio;
   c)  assumere  i  giudizi  in  corso  promossi  da  ciascuna Unita'
Sanitaria Locale;
   d) accertare la situazione creditoria e debitoria esistente al  31
dicembre  1994,  per  ciascuna  USL,  con  le modalita' e nei termini
stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  finalizzate  al  ripianamento,
assicurandone  il costante aggiornamento mediante la registrazione di
sopravvenienze attive e passive.
  2. In relazione a quanto previsto alla  precedente  lettera  a)  il
Direttore   generale   Commissario   Liquidatore  svolge  ogni  utile
accertamento circa la legittimita', sotto ogni  profilo,  dei  debiti
rilevati;   dispone   il  pagamento  di  quelli  risultati  regolari,
privilegiando   la   definizione   stragiudiziale   delle    relative
controversie anche mediante accordi con associazioni di categoria dei
creditori;  assume,  per  quelli risultati non regolari, i giudizi in
corso comunque intentati dai rispettivi  creditori,  fatte  salve  le
ulteriori iniziative a tutela dell'Amministrazione.