Art. 2. Compiti del Commissario liquidatore 1. Nell'esercizio delle funzioni di Commissario liquidatore, e nei limiti dei finanziamenti di cui al decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito con modificazioni con la legge 31 gennaio 1996, n. 34, e di quelli ulteriori che saranno resi disponibili ai fini del ripianamento della spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, il Direttore generale, avvalendosi delle strutture operative dell'Azienda, adotta tutti i provvedimenti occorrenti per: a) compiere gli atti di gestione necessaria alla liquidazione di tutti i rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti; b) tenere la contabilita' della gestione liquidatoria separatamente da quella corrente dell'Azienda, in prosecuzione della corrispondente contabilita' delle precedenti gestioni stralcio; c) assumere i giudizi in corso promossi da ciascuna Unita' Sanitaria Locale; d) accertare la situazione creditoria e debitoria esistente al 31 dicembre 1994, per ciascuna USL, con le modalita' e nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato finalizzate al ripianamento, assicurandone il costante aggiornamento mediante la registrazione di sopravvenienze attive e passive. 2. In relazione a quanto previsto alla precedente lettera a) il Direttore generale Commissario Liquidatore svolge ogni utile accertamento circa la legittimita', sotto ogni profilo, dei debiti rilevati; dispone il pagamento di quelli risultati regolari, privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con associazioni di categoria dei creditori; assume, per quelli risultati non regolari, i giudizi in corso comunque intentati dai rispettivi creditori, fatte salve le ulteriori iniziative a tutela dell'Amministrazione.