Art. 10.
                        Spazi ed attrezzature
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10
aprile 1989, n. 11 "Disciplina dei beni regionali" si estendono  alle
organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive
di  personalita'  giuridica.  L'uso  degli spazi e delle attrezzature
puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
   a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a  carico
delle organizzazioni concessionarie;
   b)  l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene
nelle medesime condizioni  in  cui  e'  stato  consegnato,  salvo  il
normale deperimento d'uso.
  2.  Gli  enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle
normative  di  settore,  possono  offrire  alle   organizzazioni   di
volontariato  di  cui  alla  presente legge analoghe opportunita' per
l'uso  di  spazi  e  attrezzature  di  loro  proprieta'  o   a   loro
disposizione.