Art. 10. Spazi ed attrezzature 1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 "Disciplina dei beni regionali" si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive di personalita' giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature puo' essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni: a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie; b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso. 2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunita' per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprieta' o a loro disposizione.