Art. 11.
                         Servizi informativi
 
  1.  Per  garantire  la  circolazione  delle informazioni utili allo
svolgimento  delle  attivita'  di  volontariato,  la   Regione   puo'
stipulare  accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art.
14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi
ed informatici.
  2. Gli accordi possono prevedere  la  predisposizione  di  appositi
sistemi  informativi  a  base telematica o informatica per l'utilizzo
delle banche dati regionali.
  3. Analoghi accordi possono essere stipulati da  parte  degli  enti
pubblici del territorio regionale.