Art. 11. Servizi informativi 1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attivita' di volontariato, la Regione puo' stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici. 2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali. 3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.