Art. 12. Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche 1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attivita' di interesse pubblico. 2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni, nelle modalita' che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione. 3. Le convenzioni devono prevedere: a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale; b) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignita' degli utenti; c) il numero delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale, fermo restando comunque l'apporto determinante e prevalente degli aderenti all'organizzazione; d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attivita' e delle prestazioni specifiche; e) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti; g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attivita'; h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorche' non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni; i) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione; l) la durata della convenzione, le cause e le modalita' della sua risoluzione. 4. La Giunta regionale, per fini di uniformita' nelle prestazioni delle attivita' convenzionate, puo' emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonche' schemi non vincolanti di convenzione tipo. 5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attivita' o progetti di pubblico interesse.