Art. 12.
      Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato
                     e le istituzioni pubbliche
 
  1.  La  Regione,  gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato  iscritte
nel  Registro  regionale  da  almeno  sei  mesi,  per  la gestione di
attivita' di interesse pubblico.
  2. I suddetti enti devono pubblicizzare la  volonta'  di  stipulare
convenzioni,   nelle  modalita'  che  riterranno  opportune,  dandone
comunicazione in  ogni  caso  a  tutte  le  organizzazioni  del  loro
territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della
convenzione.
  3. Le convenzioni devono prevedere:
   a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale;
   b)  il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari, che
devono essere rispettose dei diritti e della dignita' degli utenti;
   c)   il   numero   delle   persone   impegnate   nelle   attivita'
convenzionate,  distinguendo  tra  volontari, dipendenti e prestatori
d'opera a  rapporto  libero-professionale,  fermo  restando  comunque
l'apporto     determinante     e     prevalente     degli    aderenti
all'organizzazione;
   d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche  e
pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo
svolgimento delle attivita' e delle prestazioni specifiche;
   e)  le  modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori
dei servizi pubblici;
   f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste  dall'art.
4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;
   g)  le  strutture,  le  attrezzature  e  i  mezzi  impiegati nello
svolgimento dell'attivita';
   h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso,
ancorche' non interamente documentati, tra i  quali  devono  figurare
gli  oneri  relativi  alle  coperture assicurative ed eventuali quote
parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
   i) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;
   l) la durata della convenzione, le cause e le modalita' della  sua
risoluzione.
  4.  La  Giunta regionale, per fini di uniformita' nelle prestazioni
delle attivita' convenzionate,  puo'  emanare  atti  di  indirizzo  e
coordinamento, nonche' schemi non vincolanti di convenzione tipo.
  5.  Gli  enti  pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare
contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel  Registro
regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attivita' o progetti
di pubblico interesse.