Art. 13.
               Criteri di priorita' per le convenzioni
 
  1.  Nella  scelta  delle  organizzazioni  di  volontariato  con cui
stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli  altri  enti
pubblici si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine
e  la capacita' operativa delle organizzazioni, considerando nel loro
complesso:
   a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
   b) il livello qualitativo  in  ordine  agli  aspetti  strutturali,
organizzativi  ed  al  personale  volontario, anche con riferimento a
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
   c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e/o  sperimentale
per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
   d)  la  sede  dell'organizzazione  e  la  presenza  operativa  nel
territorio in cui deve essere svolta l'attivita';
   e)   il   tipo   e   la   qualita'   della    formazione    curata
dall'organizzazione;
   f)  partecipazione  a  corsi  di  formazione  dei  volontari negli
specifici settori d'intervento;
   g) attivita' innovative per la soluzione di problematiche connesse
ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.