Art. 13. Criteri di priorita' per le convenzioni 1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine e la capacita' operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso: a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione; b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni; c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse; d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attivita'; e) il tipo e la qualita' della formazione curata dall'organizzazione; f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d'intervento; g) attivita' innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.