Art. 14. Centri di servizio per il volontariato 1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia e il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti. 2. Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse. 3. Le modalita' di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore. 4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico-contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione del fondo speciale regionale, e una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta al Comitato paritetico regionale di cui all'art. 18. 5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite risorse autonomamente reperite. 6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attivita' di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attivita' dei Centri di servizio.