Art. 14.
               Centri di servizio per il volontariato
 
  1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del
fondo speciale regionale  per  il  volontariato  e  sono  gestiti  da
organizzazioni  di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in forma associata. L'istituzione dei Centri  di
servizio  deve  avvenire d'intesa con la Provincia e il Comune in cui
avranno sede, previa valutazione dei  progetti  operativi  presentati
dai soggetti richiedenti.
  2.  Il  Comitato  di  gestione  istituisce i Centri di servizio nel
numero massimo di uno per provincia,  tenendo  conto  delle  esigenze
locali,  della  presenza  di  organizzazioni  di volontariato e delle
richieste delle stesse.
  3. Le modalita'  di  funzionamento  dei  Centri  di  servizio  sono
disciplinate  da appositi regolamenti approvati dal competente organo
del soggetto gestore.
  4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione
una  relazione  tecnico-contabile  sulla  gestione  del   Centro   di
servizio,  anche  ai  fini  della  ripartizione  del  fondo  speciale
regionale, e una relazione sull'andamento  dell'attivita'  svolta  al
Comitato paritetico regionale di cui all'art. 18.
  5.  I  Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite
risorse autonomamente reperite.
  6. Allo scopo di contenere  i  costi  di  gestione  e  favorire  lo
sviluppo  delle  attivita'  di  volontariato, le Province ed i Comuni
possono concorrere ad individuare ed assicurare gli  spazi  necessari
per le sedi e le attivita' dei Centri di servizio.