Art. 15.
                   Compiti dei Centri di servizio
 
  1.   I   Centri   di  servizio  svolgono,  a  favore  di  tutte  le
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di
cui all'art.  2, i seguenti compiti:
   a) approntano  strumenti  ed  iniziative  per  la  crescita  della
cultura  della  solidarieta',  la  promozione  di nuove iniziative di
volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
   b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonche'  strumenti
per  la  progettazione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di specifiche
attivita';
   c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
   d) offrono informazioni,  notizie,  documentazioni  e  dati  sulle
attivita'  di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e
processi   di   sviluppo   del   settore   livello   comunitario    e
internazionale;
   e)  contribuiscono  all'attuazione  dei  progetti  promossi  dalle
organizzazioni   di   volontariato   fornendo   alle   organizzazioni
interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
  2.  Le attivita' di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la
messa a disposizione di  appositi  servizi  e  secondo  le  modalita'
previste dal Comitato di gestione.