Art. 15. Compiti dei Centri di servizio 1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all'art. 2, i seguenti compiti: a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonche' strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attivita'; c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attivita' di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore livello comunitario e internazionale; e) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalita' previste dal Comitato di gestione.