Art. 16.
 Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale
 
  1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale, o un suo delegato, e'
componente del Comitato di gestione  del  fondo  speciale  costituito
presso  la  Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266. Lo stesso Presidente nomina  quali  componenti  del  medesimo
Comitato  quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
iscritte  al  Registro   regionale,   designati   nell'ambito   della
Conferenza di cui all'art. 17.