Art. 16. Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e' componente del Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, designati nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 17.