Art. 18.
            Comitato paritetico regionale per i rapporti
              tra volontariato e istituzioni pubbliche
 
  1. E' istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della
Regione, per attuare un raccordo  e  un  confronto  costanti  tra  il
volontariato  e  le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.
17, la cui composizione, le modalita' di nomina dei componenti  e  di
funzionamento  sono  determinate con delibera della Giunta regionale,
su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale  d'intesa
con il Presidente del Consiglio regionale.
  2.  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui al comma 1 il
Comitato   adotta   iniziative   di   proposta,   di   impulso,    di
sensibilizzazione,  di  verifica  e  di  valutazione. In preparazione
della  Conferenza  biennale  il  Comitato  individua  e  propone   le
problematiche   di   rilievo   da   sottoporre  all'attenzione  della
Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.