Art. 19. Comitati di coordinamento provinciali 1. Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale. 2. I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale.