Art. 19.
                Comitati di coordinamento provinciali
 
  1.  Le  Province  possono  costituire  Comitati  di   coordinamento
provinciali  composti  da  rappresentanti  degli  Enti  locali, delle
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte  nel  Registro
regionale.
  2.  I  Comitati  di  coordinamento  provinciali  svolgono  funzioni
consultive,  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  il  mondo   del
volontariato  presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono
inoltre  indicazioni  e  suggerimenti  per  l'azione  del  Centro  di
servizio istituito sul territorio provinciale.