Art. 2.
            Registro delle organizzazioni di volontariato
 
  1.  E'  istituito  il  registro  regionale   delle   organizzazioni
volontariato,  in  attuazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n.  266,  articolato  in  una  sezione  regionale   ed   in   sezioni
provinciali. A tale registro sono iscritte le organizzazioni operanti
nei seguenti ambiti:
   a) socio-assistenziale;
   b) sanitario;
   c) tutela e promozione dei diritti;
   d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
   e) attivita' educative;
   f)  attivita'  culturali  e  di  tutela  e valorizzazione dei beni
culturali;
   g) protezione civile;
   h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.
  2.  La  Giunta  regionale,  sentito  il  parere  della  Commissione
consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di
attivita'.
  3.  Il  Registro  regionale  del  volontariato  e' tenuto presso le
Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.
  4.  Nella  sezione  regionale  del  registro  vengono  iscritte  le
organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e
collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato
prevalentemente iscritte.
  5.  Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di
volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito  territoriale
e  gli  organismi  di  coordinamento  e collegamento provinciali, cui
aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.