Art. 2. Registro delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti: a) socio-assistenziale; b) sanitario; c) tutela e promozione dei diritti; d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; e) attivita' educative; f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali; g) protezione civile; h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative. 2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attivita'. 3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali. 4. Nella sezione regionale del registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. 5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.