Art. 20. Oneri finanziari 1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma del comma primo dell'art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.