Art. 20.
                          Oneri finanziari
 
  1.  Agli  oneri  finanziari  di  cui  al  comma 5 dell'art. 9 della
presente legge,  la  Regione  fa  fronte  mediante  l'istituzione  di
apposito  capitolo  nella  parte spesa del bilancio di previsione che
sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma del comma  primo
dell'art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.