Art. 23.
                          Norma transitoria
 
  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire  alla
sezione  regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le
iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale
n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
  2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze  in  corso
di  istruttoria  presso  la  Regione  sono  trasmesse  alle  Province
territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura
del Servizio regionale competente in materia di volontariato.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 2 settembre 1996
                              LA FORGIA