Art. 23. Norma transitoria 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura del Servizio regionale competente in materia di volontariato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 2 settembre 1996 LA FORGIA